Articolo 1 - Denominazione e sede
La Associazione denominata “SCI CLUB EUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ” con sede in L’Aquila, Via Zara 3, costituita
il 22/11/1968 ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti
del Codice Civile e precedentemente denominata “Sci Club Eur
Associazione Dilettantistica” è retta dalle norme del
presente statuto.
Articolo 2 – Scopo
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante
la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche
in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento
sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportive connesse alle discipline contemplate dalla Fisi, intese come
mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione
di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni
altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la
conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra
l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione
ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica
degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività
didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione
potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri
soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative;
si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali
e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per
assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare
e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle
norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti
della Federazione Italiana Sport Invernali; s’impegna ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della
Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni
che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze
di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività
sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme
degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione
o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
6. L'Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei
propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito
delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 – Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà
essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli
associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci
solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali
sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione e che ne
facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta
morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta
deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta
conforme ai principi della lealtà, della probità e della
rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività
sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito
sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della
dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione,
della Federazione Italiana Sport Invernali e dei suoi organi. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno
presentare apposita domanda e, conseguita la qualifica di socio, impegnarsi
a rispettare lo statuto ed i regolamenti interni.
3. La validità della qualità di socio efficacemente
conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà
essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve
sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso
ricorso all’Assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne
la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore
a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata.
6. Lo Sci club dovrà tesserare alla Fisi tutti i propri soci.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del
diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato
attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito
dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento
della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto
a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione
nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo
art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette
dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità
stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria; B. morosità protrattasi per oltre
due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio direttivo, pronunciata
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e
fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo
al buon andamento del sodalizio; D. scioglimento dell’associazione
ai sensi dell’art. 26 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c),
assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea
ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato
il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato
a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane
sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso e
non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né
parziale e né totale .
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà
essere richiesta al consiglio direttivo da: a) almeno la metà
più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote
associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine
del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte
del consiglio direttivo; b) almeno la metà più uno dei
componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede
dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la
massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario
o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea
ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione
delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti
con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando
il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità
e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee
dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della
quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati
aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso ricorso
all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di un altro associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo
otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione
e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza
e l’elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo
e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione
del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione
dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione
che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria
e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente
art. 8, comma 2.
Articolo 11 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto
di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea
ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con
il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile
per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio
direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione
d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione
agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti
relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione
degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi
sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione,
scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile
da cinque a otto componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea
dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.
Almeno un componente dovrà avere la qualifica di maestro di
sci ed uno essere atleta con punteggio FISI in almeno una disciplina
degli sport invernali. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina
il vicepresidente vicario, il vicepresidente con funzioni di tesoriere
ed il segretario. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il
voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati
alla Fisi., in regola con il pagamento delle quote associative che
siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società
ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della
Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del
Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali,
discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti
a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori
ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono
risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione
e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino
la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione
del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione
alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato
almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere
effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali
caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti
fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni
per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza
dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo
a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal
vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà
aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio
direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente
dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’assemblea
ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà
considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere
convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria
per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione
e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione
ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal
consiglio direttivo in regime di prorogatio
Articolo 15 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la
metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande
di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee
ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare
l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art.
8, comma 2; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi
all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i
soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità
previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea
dei soci.
Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento
nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è
il legale rappresentante in ogni evenienza. Ha poteri di ordinaria
amministrazione nonché di apertura dei conti correnti bancari
e di delega ai soci ad operare sugli stessi. Esercita i poteri di
straordinaria amministrazione per gli atti deliberati dall’assemblea
dei soci.
Articolo 18 - Il vicepresidente vicario
Il vicepresidente vicario sostituisce il presidente in caso di sua
assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali
venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il vicepresidente tesoriere
Il Vicepresidente tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione
e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle
riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio
direttivo
Articolo 20 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente
e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende
alla corrispondenza.
Articolo - 21 Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione,
sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione
assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva
situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio
stesso.
Articolo 22 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio
e terminano il 31 dicembre di ciascun anno
Articolo 23 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni,
da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dall’Associazione.
Articolo 24 - Ufficie e Sezioni
L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà istituire
sedi secondarie, uffici sia amministrativi che di rappresentanza in
Italia ed all’estero, sezioni nei luoghi che riterrà
più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 25 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra
i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio
arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Fisi.
Articolo 26 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente
costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto
di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione,
di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione
delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con
diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà,
sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale
residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore
di altra associazione che persegua finalità
sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano
le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione
Italiana Sport Invernali a cui l’associazione è affiliata
e in subordine le norme del Codice Civile. Il presente statuto sostituisce
ed annulla ogni altro precedente statuto della associazione nonché
ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con
esso.
Roma, 12/11/2005